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Violazioni Codice Etico, richiami pubblici

Contenuto

Richiami pubblici ai sensi dell’art. 3 comma 2 dello Statuto

 

La disciplina del richiamo pubblico

 

Lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze all’art. 3, comma 2, nel disciplinare il Codice Etico prevede che lo stesso “determina le modalità di accertamento delle violazioni, prevedendo l’istituzione di una apposita Commissione di Garanzia avente funzioni istruttorie” e, contestualmente nel rispetto dell’art. 2, comma 2, lett. m) della legge n. 240/2010, individua nel richiamo riservato e nel richiamo pubblico le sanzioni che possono essere inflitte qualora detto Codice sia violato da un appartenente alla comunità accademica.

 

Al Senato Accademico spetta la decisione sulle violazioni del Codice Etico irrogando le relative sanzioni ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. j) dello Statuto.

 

La procedura inerente l’accertamento dell’eventuale violazione a seguito di segnalazione rinviene la propria disciplina nell’art. 7 del Codice Etico di Ateneo.

 

Detta disposizione prevede la composizione della Commissione di Garanzia, le modalità di avvio del procedimento (mediante ricorso), le garanzie e facoltà dell’incolpato e la conclusione delle attività mediante relazione da presentare al Rettore il quale, in caso di accertamento della violazione, propone la sanzione da adottare al Senato Accademico.

 

Nelle adunanze del 23 marzo 2021 e del 29 settembre 2021 il Senato Accademico ha deliberato che la modalità di irrogazione del richiamo pubblico consista nella pubblicazione in apposita sezione web del sito di Ateneo riservata ai soli componenti della comunità accademica e che detta pubblicità, nelle more della revisione del Codice etico, sia esplicata per una durata pari a quindici.

 

I provvedimenti

 

Relazione Commissione di Garanzia 8 febbraio 2021 - Studente
Estratto del verbale del Senato Accademico del 23 febbraio 2021 - Studente

 

 Normativa