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Agevolazioni fiscali per chi rientra dall’estero

Il requisito della residenza fiscale

Il TUIR, “Testo unico delle imposte sui redditi”, all’articolo 2, comma 2, considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta, (183 giorni o 184 giorni se l'anno è bisestile), considerando anche le frazioni di giorno, hanno:

  • la residenza ai sensi del Codice Civile
  • o il domicilio nel territorio dello Stato
  • ovvero sono ivi presenti

Per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.

Queste due condizioni - definite nell’art. 43 del Codice Civile - sono alternative: la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a qualificare un soggetto residente in Italia ai fini fiscali.

Salvo prova contraria, si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Tuttavia, si considerano residenti in Italia, le persone cancellate dall’anagrafe della popolazione residente in Italia e trasferite in Stati a regime fiscale privilegiato, salvo dimostrazione da parte del contribuente della perdita di ogni significativo collegamento con lo Stato italiano e la parallela controprova di una reale e duratura localizzazione nel paese fiscalmente privilegiato (art. 2 comma 2bis TUIR e Circolare 25/E/2023)

Forme di agevolazioni fiscali e incompatibilità

Sono vigenti due diversi regimi di incentivi fiscali - tra loro incompatibili - per chi decide di trasferirsi in Italia e fissarvi la residenza fiscale dopo un consistente periodo di lavoro e formazione all’estero, e sono quelli dedicati a:

  • Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (rientro dei cervelli)
  • Lavoratori impatriati

Chi è in possesso dei requisiti per godere di entrambe queste agevolazioni può scegliere liberamente a quale aderire.

Possono accedere a questi regimi agevolati anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) e rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato secondo quanto stabilito da una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

L’agevolazione per il rientro dei cervelli è rivolta principalmente a docenti e ricercatori e copre esclusivamente i redditi relativi allo svolgimento di attività di didattica e ricerca (ne sono esclusi ad esempio per il personale docente in afferenza assistenziale, gli emolumenti ospedalieri).

Non ne può usufruire il personale tecnico-amministrativo (es. tecnologi) la cui attività principale non è quella della didattica e ricerca ma se mai di supporto ad essa e che potrà però usufruire delle agevolazioni previste per gli impatriati.

(art. 44 D.L. 78/2010 come modificato dall’art. 5 del D.L. 34/2019)

La normativa sul Rientro dei cervelli è volta ad incentivare il trasferimento in Italia di persone altamente qualificate e specializzate per favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del paese.

Misura

Per il rientro di docenti e ricercatori l’agevolazione è particolarmente importante: il 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo non è fiscalmente imponibile ai fini IRPEF.

Requisiti

I requisiti necessari per usufruire di questa agevolazione sono:

  • essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato
  • essere stati residenti all’estero in maniera non occasionale
  • aver svolto all’estero attività di ricerca o docenza documentata per almeno 2
  • anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università
  • tornare in Italia per svolgere attività di docenza o ricerca
  • trasferire la residenza fiscale in Italia.

Durata

La durata base dell’agevolazione è di 6 anni. L’agevolazione è applicabile a partire dal periodo di imposta in cui si diventa fiscalmente residenti in Italia e per i 5 periodi d’imposta (anni) successivi.

Questo periodo può essere esteso fino a:

  • 8 anni nel caso in cui il soggetto abbia almeno 1 figlio minorenne o a carico anche in affido preadottivo oppure sia proprietario di almeno 1 unità immobiliare residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti
  • 11 anni nel caso in cui il soggetto abbia almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo
  • 13 anni nel caso in cui il soggetto abbia almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo

Proroga

Legge di Bilancio 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha introdotto alcune novità sulla possibilità di chiedere la proroga dell’agevolazione in parola.

In pratica ai docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che avevano trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che al 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime agevolato, è stata data la possibilità di prolungare la durata dell'agevolazione, in presenza di figli o in caso di acquisto di abitazione.

L’esercizio di tale opzione è stato subordinato al versamento di un importo del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, secondo le condizioni specificate nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 102028/2022 del 31 marzo 2022 e nella Risoluzione 24/E del 31 maggio 2022.

La Circolare Agenzia Entrate 17/E del 25 maggio 2022 ha fornito ulteriori informazioni in merito.

Di fatto gli aventi diritto hanno potuto esercitare l’opzione, versando quanto dovuto, entro il termine del 30 giugno 2023.

Lavoratori impatriati

(art. 5 D. lgs.vo n. 209/2023)

Sono lavoratori impatriati coloro che trasferiscono la residenza e l’attività lavorativa in Italia, dopo essere stati all’estero per almeno 3 anni.

Misura

I redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia, non sono fiscalmente imponibili ai fini IRPEF per il 50% del reddito e nel limite di euro 600.00,00 annui.

La percentuale di non imponibilità sale al 60% per i lavoratori con almeno un figlio minore (dal momento del trasferimento della residenza o, se successivo, dall’anno in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione) a condizione che il figlio sia residente in Italia.

Nel caso di personale in afferenza assistenziale, il beneficio è applicabile anche agli emolumenti ospedalieri

Requisiti

Per usufruire di questa agevolazione è necessario:

  • non essere stati residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento. Nel caso di cittadini italiani fa fede l’iscrizione all’AIRE o l’avere avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi
  • acquisire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a mantenerla per almeno quattro anni, pena la restituzione dell'agevolazione di cui si è goduto, oltre a sanzioni e interessi
  • svolgere l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano
  • essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione e specializzazione come
    definiti dai D. Lgs. 108/2012 e 206/2007

Durata

La durata base dell’agevolazione è di 5 anni. L’agevolazione è applicabile a partire dal periodo di imposta in cui si diventa fiscalmente residenti in Italia e per i 4 periodi d’imposta (anni) successivi.

Limitatamente a coloro che trasferiscono la propria residenza fiscale nel 2024, la durata si estende di ulteriori 3 anni (diventando di 8 complessivi) con detassazione al 50%, a chi sia divenuto proprietario, entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti il trasferimento, di almeno 1 unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. Per tali ulteriori 3 anni la detassazione è del 50% anche in presenza di un figlio minore.

Regime transitorio

Riguarda i soggetti che pur acquisendo la residenza fiscale italiana nel 2024 (trasferiti dal 4 luglio 2023) si siano iscritti all’anagrafe della popolazione residente entro il 31 dicembre 2023, per cui si applica la previgente disciplina prevista per gli Impatriati (art. 16 Decreto Legislativo 147/2015 come modificato dall’art. 5 del D.L. 34/2019)

Lavoratori impatriati

Disciplina previgente (art. 16 Decreto Legislativo 147/2015 come modificato dall’art. 5 del D.L. 34/2019)

La disciplina sotto illustrata è applicabile, fermo restando tutti gli altri requisiti, esclusivamente a:

  • regime transitorio (residenti fiscali dal 2024 ma con residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023)
  • residenti fiscali entro il 2023

Sono lavoratori impatriati coloro che trasferiscono la residenza e l’attività lavorativa in Italia, dopo essere stati all’estero per almeno 2 anni.

Misura

I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, non sono fiscalmente imponibili ai fini IRPEF per il 70% del reddito.

Nel caso di personale in afferenza assistenziale, il beneficio è applicabile anche agli emolumenti ospedalieri

Requisiti

Per usufruire di questa agevolazione è necessario:

comma 1:

  • non essere stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento
  • acquisire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a mantenerla per almeno due anni, pena la restituzione dell'agevolazione di cui si è goduto, oltre a sanzioni e interessi;
  • svolgere l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano

comma 2:

  • essere cittadini dell’Unione europea o di uno Stato diverso dall’Unione Europea con il quale risulti in vigore una Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi oppure un Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale
  • essere in possesso di un diploma di laurea e aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi

oppure

  • aver svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi (conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream)
  • trasferire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a risiedervi per almeno 2 anni
  • che l’attività lavorativa venga svolta prevalentemente nel territorio italiano

Durata

La durata base dell’agevolazione è di 5 anni. L’agevolazione è applicabile a partire dal periodo di imposta in cui si diventa fiscalmente residenti in Italia e per i 4 periodi d’imposta (anni) successivi.

Può essere estesa per ulteriori 5 periodi di imposta con detassazione al 50%, a chi:

  • ha almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo

oppure:

  • diventi proprietario di almeno 1 unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti

Per i lavoratori/collaboratori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, negli ulteriori 5 periodi di imposta, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare (quindi non sono imponibili ai fini IRPEF per il 90% del reddito).

  • Contatti

    UP Stipendi: stipendi(AT)adm.unifi.it

    Per informazioni

    • Anna Morandini 055 2757240
    • Sabrina Romualdi 055 257340
    • Claudia Caponi 055 2757432