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Convenzione tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda Ospedaliera Careggi per la utilizzazione dei professori universitari di cui all’art. 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. n° 502 del 1992 e successive modificazioni

Contenuto

Tra il Rettore dell’Università degli Studi di Firenze e

il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Careggi

Premesso

che in data 6/11/2001 è stato stipulato l’ Allegato B "Utilizzazione dei Professori Universitari di cui all’articolo 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. n° 502 del 1992 e successive modificazioni", della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1173 del 29/10/2001 con il quale sono stati stabiliti modalità e limiti per lo svolgimento delle specifiche attività assistenziali strettamente correlate alle attività di didattica e di ricerca svolte dai professori universitari dopo il raggiungimento del limite d’età di cui alla citata norma.

Ritenuta

l’opportunità di concordare, in applicazione del predetto accordo tra la Regione e l’Università, le modalità e limiti a livello aziendale inerenti la utilizzazione dei professori universitari di cui all’art. 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. n° 502 del 1992 e successive modificazioni

si conviene quanto segue

ART. 1

Al professore universitario che abbia raggiunto il limite di età di cui all’art. 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. n° 502/1992 e successive modificazioni -, vengono assegnate dal Direttore Generale d’intesa col Rettore, sentito previamente il Direttore del Dipartimento, le specifiche attività assistenziali inerenti una delle tipologie indicate nell’allegato B alla citata delibera regionale, su proposta della Facoltà.

Per il professore fuori ruolo l’attività assistenziale viene individuata dal professore interessato, munita di parere che attesti la riconducibilità di tale attività alla programmazione della Facoltà.

ART.2

L’assegnazione dell’attività assistenziale deve risultare da atto scritto nel quale sia specificata:

  • il tipo di attività assistenziale
  • la misura dell’impegno orario
  • le modalità di rilevazione dell’attività svolta dal professore universitario
  • la misura del trattamento economico a carico dell’azienda
  • la durata dell’assegnazione dell’attività assistenziale.

ART. 3

Fermo restando che l’attività di cui all’articolo precedente è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti nel provvedimento aziendale e nella conforme delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia, l’impegno orario per lo svolgimento della stessa da parte del professore universitario che abbia raggiunto il limite di età di cui all’art. 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. n° 502/1992 e successive modificazioni, non può essere inferiore a:

  • otto ore settimanali se già a rapporto di lavoro esclusivo, permanendo il regime di esclusività
  • due ore settimanali se già a rapporto di lavoro non esclusivo.

ART. 4

L’impegno orario svolto verrà rilevato mediante dichiarazione del professore interessato controfirmata dal Direttore di Dipartimento o del Direttore della struttura complessa di riferimento.

ART. 5

L’A.O.C. liquiderà all’Università le competenze per il professore universitario in ispecie di norma pari ad un compenso annuo di:

  • Euro 17.500 per gli ex direttori di struttura complessa, permanendo il regime di esclusività;
  • Euro 13.400 per gli altri già a rapporto di lavoro esclusivo, permanendo il regime di esclusività;
  • Euro 2.000 per gli altri già a rapporto di lavoro non esclusivo.

ART. 6

L’assegnazione di specifiche attività assistenziali avviene per tutta la durata dell’anno accademico per cui è conferita, con decorrenza dalla data di superamento dell’età, e si intende tacitamente rinnovata per l’anno accademico successivo, salvo che, trenta giorni prima dell’inizio di quest’ultimo, non pervenga una diversa proposta da parte dell’interessato; anche detta nuova proposta dovrà seguire la prevista procedura.

Parimenti con le stesse decorrenze e procedure può modificarsi il contenuto delle attività assistenziali in correlazione ad una variazione nei compiti di didattica e/o ricerca.

ART. 7

Secondo quanto previsto al p. 5 all. B della delibera della Giunta regionale Toscana n° 1173 del 29/10/2001, al professore universitario che ha raggiunto il limite di età di cui all’art. 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. n° 502/1992 e successive modificazioni e che a suo tempo abbia effettuato l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 5 commi 8 e 9 del D.Lgs. 517/99, è consentito lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria in conformità alle disposizioni aziendali in materia e di quanto previsto al p. 3 allegato B della citata delibera della Giunta Regionale.

ART. 8

Nelle fattispecie oggetto della presente Convenzione sono applicabili gli istituti della sospensione e della revoca di cui al p. 7 dell’allegato A – "Applicazione al protocollo tra la Regione Toscana e le Università di Firenze, Siena e Pisa delle disposizioni recate dagli articoli d’intesa 5 e 6 del D.Lgs. n° 517 del 1999" stipulato il 6/11/2001.

ART. 9

Le attività assistenziali disciplinate dalla presente convenzione ricadono nella copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi a carico dell’Azienda, comprensiva anche del patrocinio legale gratuito a favore del docente universitario.

ART. 10

Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione e sono vigenti fino a diverso accordo intervenuto tra le parti, salvo quanto previsto al p. 1, 3° periodo dell’All. B "Utilizzazione dei professori universitari di cui all’art. 15-nonies, comma 2, del D. Lgs. 502 del 1992 e successive modificazioni" stipulato il 6/11/2001.

Firenze, 1 Marzo 2002

Per l’Azienda Ospedaliera Careggi

F.to Il Direttore Generale

Dott. Andrea Des Dorides

 

Per l’Università degli Studi di Firenze

F.to Il Rettore

Prof. Augusto Marinelli