Accesso ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico Il titolo finale degli studi secondari, in originale o in copia autenticata, legalizzato o apostillato, deve essere accompagnato da traduzione ufficiale in italiano (i documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola non necessitano di traduzione in italiano) e “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato. Dalla dichiarazione di valore deve risultare che il titolo è stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni e che, nel Paese nel quale è stato conseguito, dia accesso all’Università a un corso di laurea analogo a quello prescelto, specificando il superamento della eventuale prova di idoneità accademica, se prevista per l’accesso all’università del Paese di provenienza.Nell’ipotesi in cui lo studente abbia conseguito il titolo al termine di un percorso scolastico complessivo inferiore a 12 anni dovrà presentare anche una certificazione accademica che attesta il superamento degli esami universitari:del primo anno in caso di 11 anni di scolarità;dei primi due anni in caso di 10 anni di scolarità.La certificazione accademica degli esami sostenuti può essere sostituita da un titolo post-secondario conseguito in un istituto superiore non universitario all’estero, debitamente perfezionato dalla Rappresentanza come sopra descritto.I documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola non necessitano di traduzione in italiano.Disposizioni particolari sono previste per alcuni titoli esteri, per i quali si rinvia agli allegati 1 e 2 alle disposizioni del Ministero in merito ai requisiti di accesso al sistema universitario italiano. Disposizioni del Ministero Accesso ai corsi di laurea magistrale Titolo accademico valido per l’accesso ai corsi di laurea magistrale, in originale o in copia autenticata, legalizzato o apostillato, accompagnato da traduzione ufficiale in italiano (i documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola non necessitano di traduzione in italiano) e “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato.I documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola non necessitano di traduzione in italiano. Attestati di comparabilità e autenticità rilasciati dal CIMEA Lo studente che non è in grado di produrre la dichiarazione di valore in loco del proprio titolo di studio può fare richiesta al Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche - CIMEA, sia dell'attestato di comparabilità, sia dell'attestato di autenticità del titolo. In quest'ultimo caso, lo studente dovrà comunque consegnare il titolo in originale o copia autenticata.Si informa che il servizio di attestazione Diplome di CIMEA non sarà attivo dal 22 luglio al 8 settembre 2024 e dal 2 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025 compresi. Per maggiori informazioni, consultare il sito CIMEA.Nota importante: Le attestazioni riferite alla comparabilità dei titoli afferenti ai 55 Paesi della Convenzione di Lisbona ("attestati di corrispondenza") potranno essere scaricate direttamente e gratuitamente attraverso la banca dati Automatic Recognition Database Italia - ARDI. Per tali qualifiche sarà richiesto, comunque, l’attestato di verifica dell’autenticità del titolo da richiedere attraverso CIMEA. Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche - CIMEA - Diplome Sito CIMEA ENIC-NARIC network Automatic Recognition Database Italia - ARDI Traduzione e legalizzazione Per richiedere la traduzione del titolo di studio, puoi rivolgerti al tribunale di zona oppure alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui il documento è stato rilasciato. I documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola non necessitano di traduzione in italiano.La legalizzazione non è prevista per i titoli conseguiti nell’Unione Europea. La legalizzazione è sostituita dall’apostilla per i diplomi conseguiti nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja e delle autorità competenti all’apposizione dell’apostilla per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato (consulta il sito HCCH). Hague Conference on Private International Law - HCCH