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Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

L’articolo 1 della legge 12 ottobre 1993, n. 413 sancisce il diritto all’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale: ”I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale”.

Per esercitare tale diritto, docenti, ricercatori di ruolo, dipendenti e studenti dell’Ateneo possono usare il fac-simile di dichiarazione di obiezione di coscienza:

Le dichiarazioni di obiezione di coscienza devono essere compilate dall'obiettore in duplice copia. Delle due copie una sarà trattenuta mentre l'altra, opportunamente timbrata e/o controfirmata, verrà restituita all'obiettore.
Ai fini della compilazione di una statistica nazionale, l'obiettore può inviare una terza copia della sua dichiarazione di obiezione a LAV, viale Regina Margherita 177, 00198 Roma - telefono 06 4461325, email: info(AT)lav.it