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Bollettini, tasse e ISEE

L’importo della prima rata è determinato dal contributo omnicomprensivo nella misura del 60% (per gli studenti iscritti con la qualifica di studente part-time la quota di contributi prevista è nella misura del 30%) calcolata sulla base del valore ISEE, dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, dall'imposta di bollo assolta in maniera virtuale, vedi Simulatore tasse . 
Per alcune categorie di studenti e per gli studenti iscritti ad alcuni corsi di studio sono previsti versamenti differenziati (vedi Manifesto degli studi)

Le tasse sono determinate, oltre che dal reddito (ISEE valido per l’università), anche dal numero di anni da cui sei iscritto “regolarità negli studi” e dal numero di crediti acquisiti “attività negli studi”.  (Vedi Tasse e contributi )

L'importo della prima rata è calcolato in automatico dai servizi online sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate per lo scorso anno accademico. 
Se tale cifra dovesse essere superiore al totale delle tasse dovute per il nuovo anno accademico (da calcolare basandosi sul nuovo ISEE - vedi Simulatore tasse), lo studente può richiedere alla segreteria studenti il ricalcolo della prima rata, dopo aver inserito online il valore ISEE dell'anno corrente.

La richiesta del ricalcolo con invio del relativo bollettino, potrà avvenire anche indirizzando una e-mail alla propria Segreteria studenti utilizzando la casella di posta elettronica istituzionale.

E' disponibile il Conctact center, gli operatori forniranno informazioni e chiarimenti sulle procedure di immatricolazione e ISEE.

No, ai fini del calcolo delle tasse o della concessione di benefici economici, occorre l'ISEE esplicitamente valido per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario. Questa dizione è riportata sull'attestazione ISEE rilasciata dal CAF/INPS.

No tutti i tipi di ISEE previsti dalla normativa vigente sono calcolati da INPS e la DSU va presentata ai CAF; inoltre sparisce l'abbattimento del 50% dei redditi di fratelli appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D.P.C.M. 159/2013 lo studente universitario è considerato autonomo qualora si verifichino le condizioni di cui alle lett. a) e b). Ne consegue che, per il caso prospettato, lo studente viene attratto nel nucleo familiare di origine senza eventuali coniuge e/o figli.